In questo articolo scopriremo quali sono i migliori libri sul dibattimento penale, la fase centrale del processo penale in cui si procede alla raccolta e acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.
Il dibattimento è il cuore del processo penale. Durante lo svolgimento di questa parte centrale del processo penale, infatti, si giunge alla formazione delle prove con il confronto in contraddittorio dei vari soggetti processuali. Si tratta di uno step molto delicato e complesso a tal punto che il codice di procedura penale vi dedica i primi due titoli del libro settimo che è suddiviso in tre fasi:
- gli atti preliminari al dibattimento con i quali si dà seguito all’udienza “filtro”;
- il dibattimento vero e proprio;
- gli atti successivi allo stesso ai quali seguirà l’esito del processo con la sentenza.
In questa nostra selezione dei migliori libri sul dibattimento penale abbiamo inserito i testi di diritto di più recente pubblicazione sull’argomento e alcuni interessanti manuali di approfondimento.
Cliccando sulle copertine si accede alle schede complete dei libri su Amazon, con tutti i dettagli e le recensioni dei lettori. Le edizioni qui riportate sono quelle più aggiornate.
Dibattimento penale
“Il testimone va messo a suo agio e questo significa che all’inizio dell’esame si deve stabilire un contatto umano, di simpatia. Poche iniziali domande, semplici nel contenuto, in un linguaggio conosciuto e familiare. Si consideri che normalmente il testimone si trova in uno stato di ansia e, di fronte ad una domanda che non capisce, si chiude sempre in un «non ricordo». Quindi: frasi brevi, con parole semplici, dal contenuto individuabile”. La chiarezza espositiva dell’Autore, frutto di solida esperienza professionale, ha consentito la redazione di un’opera unica, che unisce la dotta esposizione dei principi generali alla soluzione pratica dei problemi che la dialettica dibattimentale pone all’operatore del diritto. Il volume si basa su un’analisi di casi concreti attraverso il richiamo alle decisioni più recenti della giurisprudenza, con un’esposizione anche delle motivazioni delle sentenze. Poiché lo studio approfondito delle regole deve essere comunque finalizzato all’accoglimento delle proprie tesi da parte del giudice, rilevante è l’attenzione portata al “come” muoversi nel confronto con l’altra parte, con la consapevolezza che il dibattimento penale è uno scontro tra parti contrapposte.
Il dibattimento nel processo penale. Profili ermeneutici
Esame, controesame, riesame. Prova penale: dal predibattimento al dibattimento
L’impianto del Codice Vassalli consegna alle parti potenti leve nel fertile terreno del governo della prova penale oralmente resa (c.d. processo di parti), di cui è cospicua espressione il c.d. esame incrociato che nel settore della prova dichiarativa rappresenta il Novum organum (l’oralità, così, assume la veste dell’élenchos, di cui si è individuata la matrice socratica). Quelle, in posizione anairenica secondo lo schema dell’adversary sistem, in aula conducono una “inchiesta istruttoria” su base dialettica e maieutica in perfetto stile accusatorio (che sposta l’istruzione nel pubblico giudizio, assicurando i valori dell’immediatezza e del contraddittorio) e mirano, specialmente, alla discovery dell’agnizione, cristallizzandola quando è accertata nei verbali d’udienza (il dibattimento sta al processo come l'”inchiesta istruttoria” sta alla prova). L’opera poietica della c.d. cross examination (definita un’arte) – che, pendente la regiudicanda, all’imputato seve a non rendere irriducibile l’accusa, piuttosto oralmente falsificabile – non nasce ex abrupto ma quale prospettiva contenziosa che trova la sua solida radice nella periferia del predibattimento quando le parti predispongono ed elaborano le liste, scritte e a carattere ostensivo per evitare, nella parabola, le cc.dd. prove a sorpresa. Nel telaio del c.d. controesame, nel ventaglio delle domande suggestive, si porta avanti banco iudicis e mette in evidenza la “falsificabilità” dell’accusa che del controesame costituisce l’imprinting, del sapere giudiziario, che, in tal modo, si innesta in un capisaldo euristico del moderno pensiero scientifico (Popper). Si affronta nel lavoro monografico il tema cruciale, recentemente posto al centro del dibattito da Cass., IV, 15331/20, che sottrae al giudice il potere di domande suggestive nell’esame testimoniale (divieto ambigenere, oltre la parte appunto). Al tempo stesso, però si segnala, viene meno la possibilità di controllare la credibilità, la genuinità e l’obiettività del racconto (specie se si tratta di una persona offesa, di reati sessuali, costituita parte civile, che è persona, per definizione, interessata), di approfondire la materia sub iudice al di là di ogni ragionevole dubbio. Si ammette l’expolitio delle domande suggestive, appunto perché è l’unica ed irrinunciabile tecnica ufficiale che la scienza conosca per valicare e superare la barriera rocciosa della menzogna e dell’aposiopesi ed è riguardata dalla dottrina, per lo scrutinio che ne deriva, al pari della «macchina della verità», per cui la disposizione che le vieta – ecco il risultato originale della ricerca condotta, finora inesplorato – è espressione di una norma eccezionale, in quanto tale inestensibile al giudice del giudizio (se vuole evitarsi di cadere nell’errore giudiziario), altrimenti perinde ac cadaver. Nella ricostruzione viene messo in speciale risalto il ruolo dell’avvocato penalista a cui è dedicata una sezione ad hoc, l’unico che può condurre seriamente ed efficacemente l’esame incrociato (di costringere al dicere verum), di capitalizzare i risultati della “prova di resistenza” escussiva delle cc.dd. domande suggestive.
Indagini preliminari e dibattimento nel rito penale. Principi e deroghe
Lo studio analizza la “grande questione” dei rapporti tra indagini preliminari e dibattimento, in chiave assai critica, affronta il trattamento degli atti non garantiti, principalmente, dal contraddittorio, dall’oralità e dall’immediatezza. Sul filo del principio di pubblicità, ricava la bipartizione: sapere privato appreso nella fase preliminare (seguendo la fonte, quello monologante proveniente dal querelante) e sapere pubblico (quello formato nel pubblico giudizio avanti il giudice e sottoposto all’opera di falsificazione in sede di controesame). Gli atti irripetibili e le letture si svincolano dal rigore di tale differenziazione e così saremmo al cospetto di una “scienza” libera da presupposti ed assiomi, priva di oggettività, antidialogica, senza basi scientifiche ed epistemologiche. In tal caso, non interviene quel ferreo scrutinio che mira a sperimentare la prova maieutica e a scovare, utilmente, l’aposiopesi. Un dibattimento (senza dibattito) spoglio, affossato dalla scrittura dei verbali pregressi non dovrebbe essere accreditato dalla comunità scientifica ed ha carattere evocativo: dell’istruttoria sommaria, quando il giudizio diventa una colonia del P.M. La disamina, che esalta il valore dell’antisapere investigativo, si chiude con una prospettiva nuova, sul modello del processo ateniese dell’agon timetos, che traccia uno schema bifasico: giudizio sulla responsabilità dell’imputato e pena.